Il DECRETO LAVORO (DL 48/2023), pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 4 maggio, riforma, tra gli altri, la disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato.

La nuova normativa, pur mantenendo le limitazioni temporali previgenti (termine durata massima complessiva di 24 mesi), apporta sostanziali modifiche nella previsione delle condizioni in forza delle quali il contratto può avere durata superiore a 12 mesi.

Il novellato art. 19 del D. Lgs. 81/2015 (così come modificato dal Decreto Lavoro) dispone infatti che il contratto di lavoro a tempo determinato può avere durata eccedente i 12 mesi solo:

  1. nei casi previsti dai CCNL applicato
  2. in assenza di previsioni nel CCNL, entro il 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva, individuate dalle parti
  3. in sostituzioni di altri lavoratori.

Rispetto alla normativa previgente, la disciplina introdotta dal Decreto Lavoro consente dunque alle parti, in assenza di previsioni ad hoc della contrattazione collettiva, di determinare la durata del rapporto di lavoro fino a 24 mesi in presenza di specifiche esigenze aziendali.

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