Aggiornamento del Protocollo anti-Covid

Aggiornamento del Protocollo “anti Covid” nei luoghi di lavoro da giovedì 30 giugno.

A causa della circolazione – nelle ultime settimane – di varianti di virus SARS-CoV-2 ad alta trasmissibilità, viene ribadita l’importanza di garantire condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti e delle modalità di lavoro a tutela dei lavoratori stessi.

L’uso delle mascherine diventa raccomandato ma non obbligatorio ai fini della prevenzione del contagio nei contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative.  Deve essere il datore di lavoro ad assicurare la disponibilità di FFP2 per consentirne a tutti i lavoratori l’utilizzo e deve anche, su specifica indicazione del medico competente o del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, sulla base delle specifiche mansioni e dei contesti lavorativi, individuare particolari gruppi di lavoratori ai quali fornire adeguati dispositivi di protezione individuali (FFP2), che dovranno essere indossati, con grande attenzione ai soggetti fragili. Le attuali disposizioni saranno in vigore fino al 31 ottobre 2022, a meno che ci siano nuovi mutamenti della situazione epidemiologica che richiedano una ridefinizione del protocollo. Rimane invece in vigore per l’accesso al trasporto pubblico l’obbligo di mascherina (fino al 30 settembre e con FFP2) e per accedere a strutture sanitarie e residenze socio sanitarie assistenziali (RSA).


Per quanto riguarda le altre misure di prevenzione del contagio, il Protocollo dispone anche la possibilità (non obbligatorio) di controllare la temperatura prima dell’accesso nei luoghi lavoro e se questa risulterà superiore ai 37,5°, di non consentirne l’accesso.

Obbligatorio per il datore di lavoro invece assicurare la pulizia giornaliera degli ambienti e la sanificazione periodica degli stessi, come previsto dalla circolare del Ministero della salute n.17644 del 22 maggio 2020.

Per la riammissione al lavoro dopo l’infezione da Sars-Cov-2, rimangono valide le disposizioni vigenti, cioè secondo le modalità riportate dall’art. 4 del decreto legge 24 marzo 2022 n. 24 convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52 e dalla circolare del Ministero della salute n. 19680 del 30 marzo 2022.

Per quanto concerne lo smart working, le parti sociali auspicano una proroga della possibilità di ricorrere allo strumento del lavoro agile emergenziale, che consente di effettuare le comunicazioni amministrative sul sito del Ministero del Lavoro inviando un file riassuntivo con le informazioni essenziali sui lavoratori in smart working, senza necessità di allegare eventuali accordi scritti.

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