LAVORATORI DIPENDENTI CON FIGLI A CARICO

Il decreto-legge n. 48, del 4 maggio 2023, ha introdotto, all’art. 40, delle novità, limitatamente al periodo d’imposta 2023, in relazione alla possibilità di erogazione di beni e/o servizi, ceduti ai lavoratori dipendenti con figli a carico (fringe benefit), con l’innalzamento della soglia massima d’esenzione e la possibilità di rimborsare utenze domestiche.

Pertanto, dal 05 maggio 2023 e per il solo anno d’imposta corrente, previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti –  in deroga all’art. 51 c. 3 del TUIR –  non  concorreranno a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro  3.000,  il valore  dei  beni  ceduti  e  dei  servizi  prestati  ai   lavoratori dipendenti con figli, compresi i  figli  nati  fuori  del  matrimonio riconosciuti, i figli adottivi  o  affidati,  che  si  trovano  nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, nonché le somme erogate o  rimborsate  ai medesimi lavoratori dai datori  di  lavoro  per  il pagamento  delle utenze  domestiche  del  servizio  idrico   integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

Per poter godere dell’innalzamento della soglia dei fringe benefit e ottenere il rimborso delle utenze domestiche, i lavoratori dipendenti, dovranno autocertificarne il diritto, indicando anche il codice fiscale dei figli a carico.

CATEGORIE ESCLUSE DALLA NORMA

Per i lavoratori dipendenti che non hanno figli a carico, così come per i percettori di reddito assimilato a quello da lavoro dipendente, resta ferma l’applicazione dell’articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi in relazione ai beni ceduti e ai servizi prestati e quindi potranno ricevere fringe benefit esenti da prelievo previdenziale e fiscale per un importo massimo di euro 258,23 e saranno impossibilitati a ricevere il rimborso delle utenze domestiche.

ULTERIORI AUTOCERTIFICAZIONI DA PRODURRE

Per quanto attiene la possibilità di rimborso delle utenze domestiche, ricordiamo che, con la circolare n. 35/E del 4 novembre 2022 l’Agenzia delle Entrate aveva precisato, per l’anno d’imposta 2022, che, in alternativa alle fatture, il datore di lavoro potesse acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale il lavoratore attestasse di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche.

Gli elementi necessari per identificare le utenze sinteticamente possono essere i seguenti: 

  • il numero e l’intestatario della fattura (e se diverso dal lavoratore, il rapporto intercorrente con quest’ultimo);
  • la tipologia di utenza;
  • l’importo pagato;
  • la data e le modalità di pagamento.

La giustificazione di spesa poteva essere rappresentata anche da più fatture ed era valida anche se la stessa era intestata a una persona diversa dal lavoratore dipendente, purché intestata al coniuge o ai familiari indicati nell’articolo 12 del TUIR o, a certe condizioni (ossia in caso di riaddebito analitico), al locatore. È verosimile, pertanto, che anche per i rimborsi delle utenze domestiche dell’anno 2023, i documenti da produrre rimarranno invariati.

 ATTENZIONE!  

Al fine di evitare che si possa fruire più volte del beneficio in relazione alle medesime spese, è necessario che il datore di lavoro acquisisca anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la circostanza che le medesime fatture non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, non solo presso il medesimo datore di lavoro, ma anche presso altri datori di lavoro.

È presumibile, pertanto, che anche per i rimborsi delle utenze domestiche dell’anno 2023, i documenti da produrre rimarranno invariati.

Certi di aver fatto cosa gradita, restiamo a disposizione per una consulenza dettagliata, al numero 0523 603100 (ufficio paghe)