Green Pass nei luoghi di lavoro: le novità per imprese e lavoratori

Via libera del Consiglio dei ministri all’unanimità al decreto legge green pass per tutti i lavoratori.Dal 15 ottobre scatterà l’obbligo del certificato verde per accedere a tutti i luoghi di lavoro, pubblici (interessato anche il personale di Autorità indipendenti, Consob, Covip, Banca d’Italia, enti pubblici economici e organi di rilevanza costituzionale) e privati (dagli uffici alle fabbriche, agli studi professionali). È quanto prevede la bozza del decreto legge (“Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde Covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening”), varato dal Consiglio dei ministri.
LAVORATORI COINVOLTI
L’obbligo di Green pass per l’ingresso nei luoghi di lavoro vale per tutti i lavoratori privati, dunque sono inclusi gli autonomi e i collaboratori familiari (badanti, colf e baby sitter) e per tutte le amministrazioni pubbliche e delle Autorità amministrative indipendenti, «ivi comprese la Commissione nazionale per la società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d’Italia, nonché degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale. Inoltre l’obbligo è esteso ai soggetti, anche esterni, che svolgono a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa (o formativa, come per esempio gli stagisti) presso le pubbliche amministrazioni. Sono esclusi solo «i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute».
CHI CONTROLLA
L’onere del controllo è a carico dei datori di lavoro che sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni. Entro il 15 ottobre devono definire le modalità per l’organizzazione delle verifiche. I controlli saranno effettuati preferibilmente all’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. I datori di lavoro inoltre individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni. Le modalità di verifica vanno definite entro metà ottobre. Nel privato si potrebbe utilizzare la app «VerifiCa19» già impiegata per treni e ristoranti mentre nel pubblico si potrebbe impiegare la app già sviluppata per le verifiche nelle scuole
SOSPENSIONE E STOP STIPENDIO
Nel settore privato il lavoratore è sospeso dalla prestazione lavorativa, fin dal primo giorno di mancata esibizione del Green pass. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per quanto riguarda lo stipendio lo stop scatta subito sia nel privato che nel pubblico.
Per le imprese con meno di 15 dipendenti
Per queste imprese il decreto prevede una disciplina volta a consentire al datore di lavoro di sostituire temporaneamente il lavoratore privo di green pass. Dopo il quinto giorno di mancata presentazione della certificazione verde, il datore di lavoro può infatti sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.
REGIME SANZIONATORIO
E’ prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro per i lavoratori che accedono al luogo di lavoro senza Green Pass. Per i datori di lavoro che non abbiano verificato il rispetto delle regole e che non abbiano predisposto le modalità di verifica è invece prevista una sanzione da 400 a 1.000 euro.
TARIFFE TAMPONI
Relativamente ai tamponi per ottenere la certificazione verde saranno a carico dei lavoratori ma si va verso un obbligo generalizzato per le farmacie di praticare prezzi calmierati per i tamponi. Il costo fino al 31 dicembre sarà di 8 euro per i minorenni, 15 euro per i maggiorenni. L’obbligo, viene spiegato, porterà a un incremento del numero delle farmacie che praticano i prezzi calmierati. Ma non è stata accolta la richiesta dei sindacati di tamponi gratis per tutti. Azzerare il costo secondo il governo potrebbe annullare l’incentivo alla vaccinazione costituito dal green pass. Tamponi gratis solo per chi è esentato dalla vaccinazione con apposita certificazione medica. Alle farmacie che non praticano prezzi calmierati si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1000 a euro 10.000 e il Prefetto territorialmente competente, tenendo conto delle esigenze della continuità del servizio di assistenza farmaceutica, può disporre la chiusura dell’attività per una durata non superiore a cinque giorni.
GREEN PASS GUARITI COVID-19
I guariti dal Covid non dovranno più attendere 15 giorni dalla dose di vaccino anti Covid per avere il green pass ma lo otterranno subito dopo la somministrazione. Inoltre, per chiunque si contagi 14 giorni dopo la somministrazione della prima dose o dopo la doppia iniezione è rilasciata la certificazione verde che avrà «una validità di dodici mesi a decorrere dall’avvenuta guarigione». Insomma di fatto un green pass nuovo di zecca valido per un ulteriore anno
VALIDITA’ TAMPONI – ESTESIONE 72 ORE TEST MOLECOLARE
In relazione alla validità dei tamponi arriva l’estensione della durata del tampone molecolare (anche salivare) ai fini del green pass: sarà infatti portato da 48 ore a 72 ore. La novità a cui il Governo ha dato il suo via libera non è entrata nel decreto ma in un emendamento approvato proprio ieri in commissione Affari costituzionali della Camera al secondo decreto sul green pass. Modifica che prevede appunto che il green pass rilasciato sulla base di un test ha una validità di 48 ore dall’esecuzione del test «antigenico rapido e di 72 ore dall’esecuzione del test molecolare»