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Impianti termici di riscaldamento: il nuovo decreto

Il ministro della Transizione Ecologica ha siglato il decreto che definisce le modalità di funzionamento degli impianti termici di riscaldamento, alimentati a gas naturale, per la stagione invernale 2022-2023. Il decreto prevede una riduzione complessiva di 15 giorni (posticipando di 8 giorni la data di accensione degli impianti e anticipando di 7 giorni la data di spegnimento) del periodi di accensione degli impianti e di 1 ora per quanto riguarda la durata giornaliera.

Verrà seguito un criterio territoriale suddividendo in zone climatiche il territorio italiano; in particolare l’esercizio degli impianti termici verrà sottoposto ai seguenti limiti:

  • Zona A: ore 5 giornaliere dal 8 dicembre al 7 marzo;
  • Zona B: ore 7 giornaliere dal 8 dicembre al 23 marzo;
  • Zona C: ore 9 giornaliere dal 22 novembre al 23 marzo;
  • Zona D: ore 11 giornaliere dal 8 novembre al 7 aprile;
  • Zona E: ore 13 giornaliere dal 22 ottobre al 7 aprile;
  • Zona F: nessuna limitazione.

La durata giornaliera di attivazione degli impianti (ad esclusione di quelli situati nella Zona F) è compresa tra le 5:00 e le 23:00 di ogni giorno.

Vi sono però delle eccezioni, infatti la riduzione del periodo e della durata giornaliera di accensione non si applicano agli impianti termici di:

  • a)  edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili;
  • b)  sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali;
  • c)  edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
  • d)  edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
  • e)  edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui si manifestino esigenze tecnologiche o di produzione.

Le limitazioni relative alla sola durata giornaliera di attivazione non si applicano nei seguenti casi:

  • edifici adibiti a uffici e assimilabili, nonché edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili, limitatamente alle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera delle attività;
  • impianti termici al servizio di uno o più edifici dotati di circuito primario, volti esclusivamente ad alimentare gli edifici elencati ai punti da a) ad e) di cui sopra, per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, nonché al fine di mantenere la temperatura dell’acqua nel circuito primario al valore necessario a garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti;
  • impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente nell’arco delle 24 ore. Questi impianti possono essere condotti in esercizio continuo purché il programmatore giornaliero venga tarato e sigillato per il raggiungimento di una temperatura degli ambienti pari a 16°C + 2°C di tolleranza nelle ore al di fuori della durata giornaliera di attivazione;
  • edifici pubblici e privati dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili (vedi allegato 3, paragrafo 2, punto 1 del D.lgs n. 199/2021)

I valori di temperatura dell’aria invece dovranno essere ridotti di 1°C, quindi i nuovi limiti saranno:

  • 17°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
  • 19°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.

(ENEA pubblicherà un vademecum contenente le indicazioni per una corretta impostazione della temperatura e per il risparmio energetico all’interno di uffici e attività produttive e commerciali. Nei condomini, l’amministratore dovrà rendere disponibile il vademecum ai condomini entro 10 giorni dalla sua pubblicazione.)

Vi sono anche per questa misura delle eccezioni, ovvero la riduzione di 1°C di temperatura dell’aria non si applica a:

  • a)  edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili;
  • b)  edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
  • c)  edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui si manifestino esigenze tecnologiche o di produzione.
  • d) edifici pubblici e privati dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili (vedi allegato 3, paragrafo 2, punto 1 del D.lgs n. 199/2021).

Controlli e Sanzioni

In caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra il proprietario, conduttore, amministratore di condominio o terzo responsabile potranno essere soggetti a sanzioni. La verifica del rispetto delle disposizioni sopra richiamate sarà di competenza delle autorità locali, nell’ambito delle ispezioni sugli impianti termici.

PER CONTROLLARE LA ZONA CLIMATICA DI APPARTENENZA DEL PROPRIO COMUNE CLICCARE IL SEGUENTE LINK——–> Classificazione climatica in provincia di Piacenza (tuttitalia.it)

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