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Incentivo per il contratto di rioccupazione

L’Inps, con la circolare 2 agosto 2021, n. 115, in merito all’applicazione dell’esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali dovuti, introdotto dal D.L. n. 73/2021, cd. decreto Sostegni bis, valevole per le sole assunzioni a tempo indeterminato effettuate da datori di lavoro privati con contratto di rioccupazione nel periodo dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021.

Caratteristiche del contratto di rioccupazione: il contratto di rioccupazione consiste in un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Tale contratto prevede, un progetto individuale di inserimento finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo. Il progetto individuale di inserimento ha una durata di sei mesi. Al termine del periodo di inserimento le parti possono recedere dal contratto, con preavviso decorrente dal medesimo termine.

Se, al temine del periodo di inserimento, nessuna delle parti recede dal contratto, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Assetto, misura e durata dell’incentivo: l’importo dell’esonero in esame, valevole per le sole assunzioni a tempo indeterminato effettuate da datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico, anche non imprenditori con contratto di rioccupazione nel periodo dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021, è pari, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro per i 6 mesi (con esclusione del contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 del codice civile”, del  contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del D.Lgs. n. 148/2015, – del contributo previsto dall’art. 25, comma 4, della L. n. 845/1978, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile).

Condizioni specifiche di spettanza: il diritto alla legittima fruizione della misura è subordinato alla sussistenza, alla data dell’assunzione, effettuata mediante contratto di rioccupazione, delle seguenti condizioni:

– il lavoratore, alla data della nuova assunzione, deve trovarsi in stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 150/2015;

– i datori di lavoro non devono avere proceduto, nei sei mesi precedenti l’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, nella medesima unità produttiva.

È prevista la decadenza dal beneficio dell’esonero e la restituzione di quanto fruito per i datori di lavoro che procedono:

– al licenziamento del lavoratore per cui si beneficia dell’agevolazione durante o al termine del periodo di inserimento di cui all’art. 41, comma 3, del decreto Sostegni bis;

– al licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale del lavoratore assunto con l’esonero in trattazione, nei sei mesi successivi all’assunzione agevolata.

Per maggiori informazioni contattare il nostro ufficio paghe al numero 0523 603100 

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