La Legge di Bilancio 2023 ha modificato la normativa sulle prestazioni di lavoro occasionale (gli ex voucher).

IL QUADRO NORMATIVO

La disciplina sulle prestazioni di lavoro occasionale è fornita dal decreto legge n.50/2017 (art.54 bis). Il decreto prevede che i datori di lavoro possano acquisire prestazioni di lavoro occasionale utilizzando due modalità:

  • il libretto di famiglia, rivolto alle persone fisiche che lo utilizzano per remunerare piccoli lavori domestici, assistenza domiciliare a bimbi e persone anziane o disabili e per l’insegnamento privato supplementare;
  • il contratto di prestazione occasionale Prest.O, rivolto a professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni e altri enti di natura privata, nonché PA.

Il DL n.50/2017 chiarisce inoltre i limiti di compenso annuo per ciascuna delle due modalità e il limite dei lavoratori impiegabili con contratti Prest.O.

LE NOVITA’ PER IL 2023

La Legge di Bilancio 2023 ha modificato l’art.54 bis del decreto legge n.50/2017, prevedendo – per tutti gli utilizzatori del libretto di famiglia e del contratto di lavoro occasionale – un’estensione dell’importo massimo di compenso annuo per ciascun utilizzatore con riferimento alla totalità dei prestatori.

Quindi il nuovo limite per i datori di lavoro che si avvarranno di prestazioni di lavoro occasionale – dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 – aumenta da 5.000 a 10.000 euro, sul totale dei lavoratori impiegati con questa formula.

Subisce poi un aumentato a 10 lavoratori il limite per cui non era consentito l’accesso al contratto di prestazione occasionale per i datori di lavoro con alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

Dal 2023 possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze fino a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

CHI PUO’ BENEFICIARNE

La nuova normativa in particolare si applica alle attività lavorative di natura occasionale, svolte da discoteche, sale da ballo, night club e simili (vedi codice ATECO 93.29.1), ma non solo.

Anche alberghi e strutture ricettive turistiche con alle proprie dipendenze fino a 10 dipendenti a tempo indeterminato, possono ora fare ricorso alle prestazione di lavoro occasionale, per la totalità dei lavoratori. Questo anche perché è venuto meno il vincolo che ne limitava l’uso alle categorie di studenti under-25, pensionati, disoccupati e percettori di ammortizzatori sociali.

Resta invece il divieto di ricorso alle Prest.O per l’esecuzione di appalti di opere o servizi e all’intero settore agricolo. Dal 1° gennaio 2023, è vietato l’utilizzo di questa formula per le imprese operanti nel settore dell’agricoltura. Quelle che avessero già versato somme in previsione di future attivazione, possono però chiederne il rimborso.

GI ASPETTI CHE NON CAMBIANO

Restano però due limiti: quello relativo al compenso per ciascun lavoratore impiegato con contratto di lavoro occasionale, (5.000 euro), e quello relativo alla prestazione resa da ogni lavoratore in favore del medesimo datore di lavoro, (2.500 euro).

Invariata anche la riduzione (75%) del limite di compenso annuo riferito a ciascun utilizzatore con riguardo alla totalità dei prestatori nel caso in cui questi siano: pensionati o invalidi; giovani con meno di 25 anni, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università; disoccupati; percettori di prestazioni integrative del salario o di altre prestazioni di sostegno del reddito.

Per maggiori chiarimenti contattare l’ufficio paghe allo 0523 603100