OBBLIGO PUBBLICAZIONE AIUTI DI STATO RICEVUTI ANNO 2020
PROROGA TERMINI
La violazione comporta sanzione
pari all’1% degli importi ricevuti con un importo minimo di € 2.000.
Con un emendamento al Decreto legge n. 52/2021 (Decreto Riaperture) è stato prorogato al 01/01/2022 il termine entro cui è obbligatorio pubblicare gli aiuti ricevuti nell’anno solare precedente, indipendentemente dall’anno di competenza cui le medesime somme si riferiscono e, nello specifico, l’obbligo riguarda sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi, aiuti (in denaro / natura) non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, effettivamente erogati dalle Amministrazioni pubbliche nell’esercizio finanziario precedente.
Ad esempio sono soggetti all’obbligo di pubblicità e trasparenza:
- contributi in conto capitale
- contributi in conto esercizio e/o conto interessi;
- Le garanzie pubbliche su finanziamenti ricevuti;
- Contributi a fondo perduto erogati per l’emergenza covid-19
- Credito imposta accisa sul gasolio per autotrazione
- Contributi GSE
- Ecc.
Gli obblighi di pubblicazione sono esclusi nel caso in cui l’importo complessivo dei vantaggi economici ricevuti dal beneficiario sia inferiore a € 10.000 nel periodo considerato. Tale limite va inteso in senso cumulativo e non è riferito alle singole erogazioni.
Libera Artigiani ha predisposto sul proprio sito una sezione ad hoc per consentire ai propri associati di adempiere a questo obbligo di legge.
Per informazioni e assistenza prendere contatti con i nostri referenti – tel. 0523-578189