OBBLIGO PUBBLICAZIONE AIUTI DI STATO RICEVUTI ANNO 2021

La violazione comporta sanzione pari all’1% degli importi ricevuti con un importo minimo di € 2.000.
Il 30 giugno è da alcuni anni una scadenza importante per l’adempimento degli obblighi di trasparenza delle erogazioni pubbliche, introdotto dalla Legge. n. 124/2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza – articolo 1, commi 125 – 129), in seguito modificata dal DL n. 34/2019.
In sostanza, la norma prevede che le imprese e le associazioni che hanno ricevuto erogazioni pubbliche di ammontare pari o superiore a 10.000 euro siano obbligate a comunicarlo e questo in modalità differente a seconda del tipo di soggetto destinatario della sovvenzione.
Le erogazioni pubbliche per le quali sussiste l’obbligo di pubblicazioni sono così definite dalla norma: sovvenzioni, i sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria”, effettivamente erogate, dalle Pubbliche Amministrazioni, nell’esercizio finanziario precedente.
Ad esempio sono soggetti all’obbligo di pubblicità e trasparenza:
- contributi in conto capitale
- contributi in conto esercizio e/o conto interessi;
- le garanzie pubbliche su finanziamenti ricevuti;
- contributi a fondo perduto erogati per l’emergenza covid-19
- credito imposta accisa sul gasolio per autotrazione
- contributi GSE
- ecc.
Gli obblighi di pubblicazione sono esclusi nel caso in cui l’importo complessivo dei vantaggi economici ricevuti dal beneficiario sia inferiore a € 10.000 nel periodo considerato o nel caso di società di capitali. Tale limite va inteso in senso cumulativo e non è riferito alle singole erogazioni.
Libera Artigiani ha predisposto sul proprio sito una sezione ad hoc per consentire ai propri associati di adempiere a questo obbligo di legge.
Per informazioni e assistenza prendere contatti con i nostri referenti allo 0523 578189