Pagamenti elettronici
Dal 30 giugno nuovi obblighi e sanzioni per imprese e professionisti – Crediti d’imposta in scadenza

- Sanzioni per il rifiuto di ricevere pagamenti elettronici
Disincentivare il ricorso al contante anche attraverso l’anticipazione del trattamento sanzionatorio per mancata accettazione di strumenti di pagamento alternativi, da parte di chi effettua l’attività di vendita di prodotti e di prestazioni di servizi, anche professionali.
E’ questa la finalità perseguita con le disposizioni contenute nell’articolo 18 del D.L. n. 36 del 30 aprile 2022 (recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” – Secondo decreto PNRR), funzionali a raggiungere uno degli obiettivi del Recovery Plan stabilito per il primo semestre 2022. In particolare, al comma 1, con la modifica dell’art. 15, comma 4-bis del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012 – già modificato peraltro dal D.L. n. 152/2021, convertito dalla L. n. 233/2021 (primo Decreto PNRR) – viene anticipata al 30 giugno 2022 l’entrata in vigore delle sanzioni per esercenti e professionisti che non accettano pagamenti col POS (anzichè dal 1° gennaio 2023). Dunque, dal 30 giugno i commercianti e i professionisti che rifiuteranno di ricevere i pagamenti delle transazioni con carte di debito, carte di credito o carte prepagate subiranno l’irrogazione di una specifica sanzione. Si ricorda che l’obbligo di accettare pagamenti elettronici effettuati attraverso carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito è già comunque operativo dal 30 giugno 2014, secondo quanto stabilito dall’art. 15, comma 4, del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012, senza che tuttavia sia stata prevista alcuna sanzione. La platea dei potenziali destinatari della misura sanzionatoria è composta da commercianti e professionisti quando rifiutano di ricevere pagamenti tracciabili, di qualsiasi ammontare, con carte di debito e di credito. La sanzione che potrà essere irrogata dal 30 giugno 2022 è composta:
· di un importo fisso, nella misura di 30 euro per ciascuna transazione a prescindere dall’ammontare della spesa sostenuta;
· di un ammontare variabile commisurato al 4% del valore della transizione per la quale non è stato accettato il pagamento con carte.
In base a un’interpretazione letterale della disposizione si desume che la violazione si integra non in conseguenza della mancata installazione del POS, ma allorquando il commerciante o il professionista, che riceve la richiesta di pagamento, ad esempio tramite una carta di credito, si oppone con il rifiuto della transazione richiedendo di effettuare il pagamento con un diverso mezzo non elettronico. Conseguentemente, se ad esempio il professionista non riceve alcuna richiesta del cliente, che non intende effettuare il pagamento tramite POS, non sussistono le condizioni né per applicare la sanzione fissa, né quella variabile.
Le modalità di contestazione, le procedure e i termini sono quelli sulle sanzioni amministrative di cui alla legge n. 689 del 1981, con espressa esclusione del pagamento in misura ridotta. Non sarà così possibile, entro i 60 giorni successivi dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, effettuare il pagamento di una somma pari a 1/3 del massimo della penalità o, se più favorevole, pari al doppio del minimo edittale, oltre alle spese dovute per il procedimento. Da segnalare che, al momento, non ci sono istruzioni o procedure dettagliate per permettere alla clientela di segnalare gli eventuali rifiuti di pagamento tramite POS.
- Crediti d’imposta su commissioni pagamenti elettronici in scadenza
Da rilevare che – secondo quanto disposto previsto dall’art. 22, comma 1-ter del D.L. n. 124/2019, convertito dalla L. n. 157/2019 – il 30 giugno 2022 è anche il termine previsto per fruire del credito di imposta pari al 100% delle commissioni bancarie maturate fino a tale data, nel caso in cui gli esercenti attività di impresa, arte o professione, che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali, adottino strumenti di pagamento elettronico. Pertanto, dal 1° luglio 2022 tornerà ad applicarsi la disposizione che prevede l’attribuzione di un credito d’imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse dagli operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione all’Anagrafe tributaria in relazione a cessioni dei beni e prestazioni di servizi rese nei confronti dei consumatori finali.
- Credito d’imposta su acquisto o noleggio in scadenza
Il 30 giugno 2022 scadrà anche l’agevolazione consistente in ulteriore credito d’imposta previsto per l’acquisto o il noleggio di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico e per il collegamento con registratori telematici. La legge 23 luglio 2021 n. 106 ha previsto anche un credito d’imposta per l’acquisto o il noleggio di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico e per il collegamento con i registratori telematici. Agli esercenti attività di impresa, arte o professione che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali e che, tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti che consentono forme di pagamento elettronico, nel rispetto delle caratteristiche tecniche da stabilire con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, spetta un credito d’imposta, parametrato al costo di acquisto, di noleggio o di utilizzo degli strumenti stessi, nonché alle spese di convenzionamento ovvero alle spese sostenute per il collegamento tecnico tra i predetti strumenti». L’agevolazione è prevista per un limite massimo di spesa di 160,00 euro per soggetto e prevede il credito del 70% per i soggetti i cui ricavi relativi al periodo d’imposta precedente non superano 200mila euro, del 40% per ricavi da 200mila a 1 milione di euro, e 10% per ricavi da a 1 milione di euro e fino a 5 milioni.
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