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Scadenza attestati RSPP datore di lavoro

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La figura del RSPP (Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione), obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 81/2008, può essere ricoperta dal Datore di Lavoro purché in possesso di attestato di formazione valido ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.
TUTTI I DATORI DI LAVORO che abbiano effettuato un corso per RSPP ai sensi della normativa precedente, con attestato antecedente il 26 gennaio 2012, devono effettuare le ore previste per l’AGGIORNAMENTO, preferibilmente distribuite nell’arco temporale di riferimento, entro l’11 gennaio 2017.
OLTRE TALE DATA GLI ATTESTATI PRECEDENTI NON SARANNO PIU’ VALIDI E SARA’ NECESSARIO FREQUENTARE TUTTE LE ORE DEL CORSO BASE.
In funzione della scadenza di sopra descritta i nostri uffici sono disponibili a valutare gli attestati in vostro possesso per comprendere la necessità di provvedere all’aggiornamento e proporVi, nel caso le prime date utili per l’aggiornamento.

Per ulteriori informazioni contattare l’ufficio Sicurezza dell’associazione allo 0523/603100

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