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Sostituzione e tuning ruote: il collaudo direttamente dal gommista

NOVITA’ NELLA SOSTITUZIONE E NEL TUNING RUOTE: NON SARA’ PIU’ NECESSARIO IL COLLAUDO IN MOTORIZZAZIONE MA BASTERA’ UNA DICHIARAZIONE DEL GOMMISTA

Per la sostituzione il tuning delle ruote non è più necessario il collaudo (visita e prova) in Motorizzazione, essendo d’ora in poi sufficiente una dichiarazione scritta dell’officina esecutrice dei lavori, fermo restando l’aggiornamento del libretto di circolazione. Lo scorso 24 giugno è uscito infatti in Gazzetta Ufficiale il decreto del MIMS 19 maggio 2022 che aggiorna gli allegati A e B del DM 8 gennaio 2021 recante innovazioni in materia di accertamento delle modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli e aggiornamento della carta di circolazione, aggiungendo l’installazione dei sistemi ruote alle operazioni non più subordinate a visita e prova presso gli uffici della Motorizzazione Civile.

DM 8 GENNAIO 2021 SULL’ACCERTAMENTO DELLE MODIFICHE COSTRUTTIVE DEI VEICOLI

Il decreto ministeriale dell’8 gennaio 2021 aveva individuato una serie di modifiche costruttive e funzionali dei veicoli per le quali, in deroga all’articolo 78 del Codice della Strada, il collaudo in Motorizzazione non era più richiesto, potendo bastare una semplice dichiarazione formale dell’autofficina o del centro autorizzato che ha effettuato il lavoro. Tali modifiche erano:

  • sostituzione serbatoio GPL sia su veicoli omologati fin dall’origine con sistema di alimentazione GPL che su veicoli adattati;
  • installazione o rimozione del gancio di traino o attacco sferico sui veicoli delle categorie internazionali: M1 (auto fino a 9 posti) e N1 (veicoli per il trasporto di merci con massa massima non superiore a 3,5 t);
  • installazione doppi comandi per veicoli da adibire a esercitazioni ed esami di guida (solo autovetture);
  • e installazione di alcuni adattamenti per la guida dei veicoli da parte di conducenti disabili.

SOSTITUZIONE RUOTE: COSA CAMBIA CON IL DECRETO 19 MAGGIO 2022

Con la pubblicazione in G.U. del decreto del MIMS 19 maggio 2022, alle varie modifiche che non richiedono più il collaudo in Motorizzazione è stata aggiunta la sostituzione delle ruote di auto e veicoli in genere con modelli diversi rispetto alle misure delle case di produzione, purché omologati e rientranti tra quelli previsti per tipo funzionale del veicolo.

SOSTITUZIONE RUOTE: PRATICHE IN OFFICINA MA RESTA L’OBBLIGO DI AGGIORNARE IL LIBRETTO

In altri termini la norma, prevede che sarà direttamente l’officina autorizzata a effettuare le pratiche un tempo in capo alla Motorizzazione, comportando una netta riduzione delle tempistiche della procedura. Al termine dell’intervento di sostituzione delle ruote l’officina rilascerà una dichiarazione di esecuzione dei lavori a regola d’arte, che a sua volta l’intestatario del veicolo dovrà consegnare in Motorizzazione per l’aggiornamento del libretto di circolazione (che resta sempre necessario). Si attendono a breve ulteriori comunicazioni sia dal MIMS che dalle associazioni di categoria sulle procedure applicative della nuova norma.

OFFICINE ESECUTRICI DEI LAVORI 

Le officine di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, che eseguono le modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali rientranti nel campo di applicazione del decreto, debbono accreditarsi presso l’Ufficio Motorizzazione Civile territorialmente competente previa sottoscrizione del disciplinare riportato nell’allegato C del decreto stesso. Ad ogni officina accreditata l’Ufficio Motorizzazione Civile assegna un codice identificativo meccanografico utilizzando la procedura già in essere per gli allestitori, senza però creare l’utenza per il sistema. Si ricorda che tale codice è formato da 6 caratteri alfanumerici: i primi due riportano la sigla della provincia dove ha sede l’officina. Per ogni modifica effettuata l’officina rilascia una dichiarazione di esecuzione dei lavori a regola d’arte, compilata secondo il fac-simile riportato nell’allegato B del decreto e annota, in ordine progressivo, su apposito registro, con pagine numerate e preventivamente vidimato dall’Ufficio Motorizzazione Civile, il numero di targa e numero di telaio del veicolo, il nominativo dell’intestatario, il tipo di modifica e la data in cui è stata effettuata la modifica stessa. Pertanto, in fase di accreditamento l’officina dovrà presentare, tra l’altro, il registro per la vidimazione. Inoltre, nei casi previsti dalle disposizioni vigenti l’officina rilascia all’interessato anche la certificazione di origine e/o la certificazione di conformità.

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