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TACHIGRAFI DIGITALI ED ANALOGICI – Dettate le disposizioni in materia di corsi di formazione sul corretto utilizzo

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E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 27 dicembre 2016, il Decreto 12 dicembre 2016, recante “Disposizioni in materia di corsi di formazione sul buon funzionamento dei tachigrafi digitali ed analogici e in materia di istruzione dei conducenti e di controllo sulle attività degli stessi”.

Il decreto:

a) disciplina i corsi di formazione sul corretto uso dell’apparecchio tachigrafico, analogico o digitale, dei conducenti addetti alla guida di veicoli a motore, trattori, rimorchi o semirimorchi, che svolgono la propria attività, con o senza vincolo di subordinazione, in favore di imprese di autotrasporto di merci e persone, per conto proprio o per conto di terzi;

b) reca disposizioni per assicurare il corretto assolvimento da parte delle imprese degli oneri di istruzione dei conducenti e di controllo sull’attività degli stessi di cui al regolamento (UE) n. 165/2014, art. 33, commi 1 e 3, ed in particolare in relazione agli obblighi previsti dal regolamento (CE) n. 561/2006, art. 10, commi 1 e 2.

I corsi di formazione dovranno avere una durata minima di 8 ore. Al termine del corso verrà rilasciato ad ogni partecipante il certificato individuale di partecipazione al corso, che avrà la validità per un periodo di cinque anni dalla data della sua emissione.

Decorso tale termine il certificato non è più idoneo a dimostrare l’assolvimento dell’onere formativo di cui al successivo art. 7. Secondo tale articolo, ai fini della dimostrazione dell’assolvimento degli oneri di istruzione sull’attività dei conducenti da parte delle imprese, le imprese stesse devono fornire ai conducenti un documento redatto per iscritto, controfirmato dal conducente, contenente adeguate istruzioni circa le norme di comportamento cui devono attenersi nella guida per garantire il rispetto della normativa sociale in materia di tempi di guida e al buon funzionamento del tachigrafo.

I corsi di formazione sono articolati secondo il programma definito nell’Allegato 1 al presente decreto.

I soggetti abilitati all’erogazione dei corsi sono quelli indicati all’art. 3 del decreto in commento, a condizione che si avvalgano di docenti muniti delle necessarie competenze per lo svolgimento dell’intervento formativo ed appositamente abilitati e siano in possesso dei requisiti indicati al successivo articolo 4.

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