Verifica Green pass: i chiarimenti del Ministero degli Interni

Come noto il ricorso alle certificazioni verdi Covid-19, disciplinate dall’art. 13 del D.P.C. 17 giugno 2021, è divenuto operativo dallo scorso 6 agosto. Al riguardo il Gabinetto del Ministero dell’Interno, con la circolare n. 54914 del 10 agosto 2021, ha fornito alcuni chiarimenti con particolare riguardo al possesso e all’utilizzo delle certificazioni anche in riferimento alle modalità di verifica.
In particolare il Ministero dell’Interno ha chiarito che i titolari (o loro delegati) delle attività indicate nel DL 105/2021 devono richiedere l’esibizione del Green pass ai propri clienti, ma non sono tenuti a verificarne l’identità, anche se possono farlo, così come specificato nel sopracitato art. 13 del Dpcm 17 giugno 2021 in particolare : “ […] tale verifica si renderà comunque necessaria in caso di abuso o elusione delle norme, come, ad esempio, nel caso in cui appaia manifesta l’incongruenza dei dati anagrafici contenuti nella certificazione”. Il Ministero dell’Interno specifica poi che il cliente è comunque tenuto ad esibire il documento anche se il richiedente non è un pubblico ufficiale.
Sanzioni
La circolare interviene anche sul fronte delle sanzioni, chiarendo che “laddove non siano riscontrabili palesi violazioni da parte dell’esercente”, la sanzione prevista all’art.13 del DL 52/2021 (sanzioni da 400 a 1.000 euro ndr), è applicabile al solo avventore/cliente che ha esibito la falsa certificazione verde o green pass.