Voucher lavoro
Le prestazioni di lavoro accessorio sono le attività lavorative di natura occasionale che possono essere retribuite con i cosiddetti VOUCHER LAVORO per un totale massimo di 7.000 euro (netti per il lavoratore) nel corso di un anno solare, con riferimento a tutti i datori di lavoro.
Il limite di retribuzione tramite voucher che OGNI LAVORATORE puo’ ricevere da un impresa commerciale o da professionista, è di 2mila euro netti.
Il limite di compensi per i soggetti percettori di indennità di mobilità o cassa integrazione nel 2016 è invece pari a 3mila euro netti..
Ciascun voucher ha un valore netto in favore del lavoratore di 7,50 euro e corrisponde alcompenso minimo di un’ora di prestazione, al costo di 10 euro per il datore di lavoro Con tali buoni lavoro vengono quindi garantiti :
- il compenso per il lavoratore,
- la copertura previdenziale INPS (pensione) e
- la coperttura assicurativa presso l’INAIL.
Il 23 settembre 2016 il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha approvato in via definitiva un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive che riguardano tra l’altro il lavoro accessorio (i cosiddetti voucher) e sono tese a garantire la piena tracciabilità dei voucher.
Si prevede che:
– i committenti imprenditori non agricoli o professionisti, che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione di lavoro accessorio, a comunicare alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo, il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione.
– I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni.
In caso di violazione degli obblighi di comunicazione si applica la medesima sanzione prevista per il lavoro intermittente ovvero la sanzione amministrativa da euro 400 a 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.
Il decreto legislativo non è ancora stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e dunque tale procedura non è ancora in vigore.
Sarà nostra premura darVi comunicazione della effettiva entrata in vigore del decreto di cui trattasi.
Il nostro ufficio paghe è a disposizione per ulteriori chiarimenti allo 0523603100