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Voucher lavoro

 

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Le prestazioni di lavoro accessorio sono le attività lavorative di natura occasionale che  possono essere retribuite con i cosiddetti VOUCHER LAVORO  per un totale massimo di 7.000 euro (netti per il lavoratore)  nel corso di un anno solare, con riferimento a tutti i datori di lavoro.

Il limite  di  retribuzione tramite voucher che OGNI LAVORATORE  puo’ ricevere da un impresa commerciale o da professionista, è di 2mila euro netti.

Il limite di compensi  per i soggetti percettori di indennità di mobilità o cassa integrazione nel 2016 è invece pari a 3mila euro netti..

Ciascun  voucher   ha un  valore netto in favore del lavoratore  di 7,50 euro e corrisponde alcompenso minimo di un’ora di prestazione, al costo di 10 euro per il datore di lavoro Con tali buoni lavoro vengono quindi  garantiti :

  • il compenso per il lavoratore,
  • la copertura previdenziale  INPS (pensione) e
  • la coperttura assicurativa presso l’INAIL.

Il 23 settembre 2016 il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha approvato in via definitiva un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive che riguardano tra l’altro il lavoro accessorio (i cosiddetti voucher) e sono tese a garantire la piena tracciabilità dei voucher.

Si prevede che:

– i committenti imprenditori non agricoli o professionisti, che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione di lavoro accessorio, a comunicare alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo, il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione.

– I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni.

In caso di violazione degli obblighi di comunicazione si applica la medesima sanzione prevista per il lavoro intermittente ovvero la sanzione amministrativa da euro 400 a 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.

Il decreto legislativo non è ancora stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e dunque tale procedura non è ancora in vigore.

Sarà nostra premura darVi comunicazione della effettiva entrata in vigore del decreto di cui trattasi.

Il nostro ufficio paghe è a disposizione per ulteriori chiarimenti allo 0523603100

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